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Comune di Frattamaggiore
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distinta e procura speciale

Ufficiocommercio
IstruzioniModalità di presentazione telematica delle istanze e delle SCIA

In base alle indicazioni e regole stabilite dal DPR n. 160/2010, pertanto, tutte le istanze di autorizzazione e SCIA riguardanti attività produttive presentate al competente SUAP, nonché tutte le susseguenti e relative integrazioni documentali o comunque comunicazioni ad esse riferite, devono essere obbligatoriamente presentate in modalità telematica tramite l’utilizzo combinato di PEC e firma digitale, al fine di poter dare piena validità --* trasformati in file con estensione .pdf (in modo da essere immodificabili), firmati digitalmente ed avere l'estensione .p7m ;
a). fornirsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) dalla quale inviare i moduli compilati e tutti i
documenti richiesti;
b). tutti i documenti inviati tramite PEC devono essere firmati digitalmente dall’interessato o, in alternativa, tramite un intermediario in possesso di firma digitale, debitamente delegato con procura speciale, utilizzando apposito modulo di seguito riportato e allegato alla modulistica pubblicata sul sito SUAP, con gli estremi del delegante e del delegato, con allegati copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la propria firma, sia autografa che digitale e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dove si dichiari:
- che ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 si agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nell’atto di delega;
- che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella modulistica destinata al SUAP allegati alla pratica inoltrata tramite PEC, corrispondono ai documenti consegnatigli dai soggetti obbligati e legittimati per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.
Si ricorda che una SCIA o una generica istanza di autorizzazione, non correttamente compilata o incompleta ovvero prima di firma digitale valida, sarà dichiarata irricevibile e quindi inefficace, e in caso di sistema automatico di front-office di presentazione telematica delle istanze, la stessa non sarà acquisita dallo stesso e pertanto non costituirà titolo valido al fine di iniziare e/o modificare un’attività economica/produttiva.
A tal motivo, pertanto si raccomanda che:
a) la compilazione dei campi nei modelli e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività che si vuole attivare e/o modificare;
b)al momento della presentazione telematica, la SCIA o l’istanza di autorizzazione viene sottoposta al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti ritenuti necessari;
c)a fronte della positiva verifica di completezza formale ogni SCIA o istanza telematica così pervenuta, riceverà la dovuta protocollazione e, di seguito, il SUAP restituirà l’apposita ricevuta di pratica alla casella PEC espressamente indicata dall’impresa (a sistema automatico attivato);
d)nel caso di sistema automatico SUAP non ancora attivato, si considera ricevuta valida di ricezione della PEC, la notifica restituita telematicamente dal sistema di gestione della stessa PEC;
??in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA/istanza incompleta o priva di valida firma digitale, analogamente il SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità sempre alla casella PEC espressamente indicata dall’impresa, indicando i motivi di incompletezza che impongono di ripresentare la SCIA/istanza e che impediscono l’avvio dell’attività dichiarata;
??le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive (soprattutto nel caso di SCIA) rimangono a carico del dichiarante; è pertanto estremamente importante compilare la SCIA/istanza in maniera non solo completa e corretta, ma anche consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
??lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto autonomamente dichiarato (soprattutto nei casi di SCIA) comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la inibizione all’esercizio dell’attività) secondo le relative normative operanti nel merito;
??un inoltro pratica tramite PEC ma senza firma digitale o con firma digitale non valida o comunque non riconosciuta attendibile dal sistema di posta elettronica, non sarà considerato giuridicamente valido e pertanto, per tali motivi, non costituirà titolo valido al fine di iniziare e/o modificare un’attività economica/produttiva;
??si ricorda, infatti, che il semplice invio tramite PEC, ma in carenza di firma digitale, fornisce all’utente che
ha inviato la mail la sola sicurezza che la stessa sia stata correttamente ricevuta, equiparandola per analogia ad un invio cartaceo eseguito tramite raccomandata A.R., ma senza gli effetti derivanti dall’apposizione di una firma riconoscibile autentica;
Nel caso di inoltro della SCIA o di istanza in modalità telematica tramite scansione della modulistica scaricata dal sito e preventivamente compilata, si raccomanda di scrivere in stampatello, in maniera chiara e leggibile per una corretta istruttoria e verifica da parte degli uffici riceventi. Tutte le pagine delle modulistiche (SCIA/istanza e relativi allegati) devono essere firmate dal/i segnalante/i e dal/i professionista/i incaricati per espressa presa visione, accettazione e corretta compilazione.
Si raccomanda ai compilatori delle SCIA e istanze di autorizzazione, in fase di creazione dei file digitali, di fornire una denominazione dell’oggetto della pratica che si invia quanto più possibile esauriente, pur se in forma sintetica, al fine di una corretta individuazione della competenza istruttoria e di denominare i files in maniera inequivocabile con espressa indicazione di cosa contengano, al fine di favorire e velocizzare senza errori le susseguenti relative istruttorie.
Ad esempio, sono utili e corrette le seguenti tipologie di denominazione files:
- SCIA_commerciale
- SCIA_sanitaria
- domanda_autorizzazione
- stampato_delega
- planimetria_locale
- ecc…
Si avverte, infine, nell’invio dei files digitali, indifferentemente se compressi o meno in un unico file .zip, di
non superare il “peso” massimo di 20 MB (megabyte); in caso di superamento di tale limite il sistema di posta elettronica del Comune potrebbe non ricevere i dati inviati; in caso di necessità, si consiglia eventualmente di inoltrare due PEC distinte e nello stesso giorno, tali che singolarmente non superino tale limite massimo di 20 MB, indicando nell’oggetto della seconda PEC che trattasi di integrazione a completamento della prima.
Eventuali ulteriori modifiche nelle procedure fin qui descritte, verranno comunicate e rese note nelle medesime modalità informative, tramite uffici di front-office e back-office SUAP e portale SUAP del Comune di Frattamaggiore http://suap.frattamaggiore.it
Per eventuali richieste di ulteriori chiarimenti nel merito, gli Uffici S.U.A:.. del Comune di Frattamaggiore sono disponibili per ogni evenienza nelle giornate ed orari di apertura al pubblico, o tramite i contatti telefonici, pubblicati sul portale SUAP.

ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono disciplinate dal DPR 642/1972; ove l’azienda o il professionista non abbia ottenuto l’autorizzazione all’assolvimento del bollo in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del citato DPR, in attesa di individuare una procedura concordata con l’Agenzia delle Entrate, in questa fase transitoria colui che invia l’istanza soggetta al bollo dovrà apporre la marca da bollo sul modello di istanza compilato, che ci invierà in via telematica con firma digitale.
Quindi al momento le uniche modalità consentite sono le seguenti:
a. Il mittente della pec, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate, assolve l’imposta di bollo in modo virtuale: dovrà indicare, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti invati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972;
b. Il mittente della pec non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale: dovrà apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale presso la propria sede o ufficio, documenti che invierà in modo telematico al SUAP; nel modello distinta riepilogo indicherà la modalità di assolvimento adottata.
In nessun caso è ammessa la trasmissione del modello F23 per il pagamento del singolo bollo, non essendo questa una modalità corretta di assolvimento dell’imposta in questione.

Riferimenti di LeggeD.P.R. n. 160/2010
Allegati
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