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Comune di Frattamaggiore
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noleggio autobus con conducente

UfficioCommercio - Polizia amministrativa
DefinizioneLa normativa nazionale vigente (legge 15 gennaio 1992, n. 21) definisce autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;b) il servizio di noleggio con conducente (in seguito solo ncc) per autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Requisiti• - cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea;
• - titolarità di patente di guida di categoria corrispondente a quella utile allo svolgimento del servizio (B per autovettura, D per autobus) e del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), a norma di quanto previsto dagli artt. 85 e 116 del vigente Codice della Strada;
• - iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (in seguito solo ruolo) tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di Napoli;
• - residenza nel Comune di Frattamaggiore, per la persona fisica;
• - non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici;
• - non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi, sempre che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
• - non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui sopra;
• - iscrizione al Registro delle ditte tenuto dalla C.C.I.A.A. o all’Albo delle Imprese Artigiane;
• - non titolarità di licenza taxi;
• - non titolarità, nel quinquennio precedente, di analoga autorizzazione per il servizio di autonoleggio revocata, decaduta o trasferita;
• - avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Frattamaggiore.
Requisiti di onorabilità:
Il requisito dell'onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona che, in possesso del requisito della idoneità professionale, dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
Il requisito dell'onorabilità si perde se la persona che deve possederlo:
- sia stata condannata, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo numero 395/2000;
- abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione;
- abbia subito la sospensione della patente di guida per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio.

Articolo 5 del decreto legislativo 395/2000:
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilità in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, numero 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, numero 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285 del 1992;
f) abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n.298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attività di autotrasporto di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, sempreché non intervenga la revoca di cui all'articolo 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
Requisito della capacità finanziaria:
Per le imprese il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
a) 50.000,00.- euro, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
b) 5.000,00.- euro, per ogni autoveicolo supplementare.
Requisiti professionali:
L'idoneità professionale è richiesta per la persona che dirige in maniera continuativa ed effettiva l'attività di trasporto, la quale può dirigere l'attività di trasporto di una sola impresa e deve rivestire all'interno dell'impresa di autotrasporto alternativamente una delle seguenti cariche:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.
Il requisito dell'idoneità professionale (che consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al Decreto legislativo numero 395/2000) è accertato con il superamento dell'esame presso la provincia nel cui territorio gli interessati hanno la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero, ovvero in mancanza di queste, la residenza normale.
Requisiti oggettivi
Per il rilascio della autorizzazione occorre, tra l'altro:
•avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Frattamaggiore;

Cosa occorreTrasferimento dell’autorizzazione ncc
Compilare l’istanza di trasferimento modello “ subingresso “ e l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti in capo al subentrante nell’autorizzazione.
Allegare all’istanza i seguenti documenti:

PER IL SUBENTRANTE
• copia di un documento di identità;
• copia del codice fiscale;
• copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
• copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
• visura del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo delle Imprese Artigiane;
• copia della documentazione relativa alla rimessa del veicolo.
PER IL CEDENTE
• copia di un documento di identità.
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in modalità telematica.
All’atto del rilascio dell’autorizzazione, alla stessa dovrà essere apposta marca da bollo di € 14,62.
Per la sostituzione/immatricolazione del veicolo da adibire a servizio ncc , compilare il modello '' sostituzione'' .
Allegare i seguenti documenti:
• copia del contratto di acquisto del veicolo o dell’eventuale contratto di leasing da cui risulti la durata dello stesso;
• copia della carta di circolazione del veicolo (se già immatricolato).
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata all’Ufficio SUAP .
L’ufficio istruttore, se non saranno riscontrati motivi ostativi, rilascerà apposito nulla osta.
L’autorizzazione ncc in possesso del titolare dovrà essere aggiornata con i dati del veicolo così sostituito, direttamente presso l’ufficio istruttore

NoteFasi di rilascio di autorizzazione
1. FASE DEL NULLAOSTA
A seguito della presentazione della domanda il Comune verifica il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti in capo al richiedente. Se l'esito dell'istruttoria è favorevole viene rilasciato il nullaosta all'immatricolazione del veicolo.
2. IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO
Con tale nullaosta l'interessato può recarsi presso la Motorizzazione Civile per il collaudo e l'immatricolazione del veicolo. La Motorizzazione rilascia il foglio di via provvisorio indicante il numero di targa del veicolo.
3. RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Il Comune richiede all'interessato i seguenti documenti:
•?Polizza assicurativa RCA
•?Copia della carta di circolazione provvisoria del veicolo
Viene rilasciata l'autorizzazione al noleggio con conducente.
4. RILASCIO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
A seguito dell'emissione della autorizzazione, la Motorizzazione Civile rilascia la carta di circolazione definitiva la cui copia deve essere consegnata al Comune.
Allegati per nuove autorizzazioni:
•?CAP del titolare e/o direttore tecnico
•?in caso di nomina di direttore tecnico: compilare l'allegato B
•?in caso di società: compilare l'allegato A
Nota Bene: la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità deve essere resa
da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice, dagli amministratori per gli altri tipi di società, nonché da eventuali institori o direttori preposti all'esercizio dell'impresa
•?attestato di capacità finanziaria - rilasciato da istituti di credito (o, in alternativa,da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.-) - per un importo pari a € 50.000,00.- aumentato nella misura di € . 5.000,00.- per ogni veicolo supplementare da adibire al servizio da noleggio da
rimessa con conducente
•?documentazione attestante la disponibilità della rimessa e dell'ufficio
•?copia patenti di guida
•?copia documento di identità di tutte le persone che sottoscrivono il modello a meno che la firma non venga apposta in presenza del funzionario
Allegati per domanda di subingresso:
•?copia atto di trasferimento di azienda
•?CAP del titolare e/o direttore tecnico
•?in caso di nomina di direttore tecnico: compilare l'allegato B
•?in caso di società: compilare l'allegato A
•?attestato di capacità finanziaria - rilasciato da istituti di credito - per un importo pari a € 50.000,00.-
aumentato nella misura di € . 5.000,00.- per ogni veicolo supplementare da adibire al servizio da noleggio da rimessa con conducente
•?documentazione attestante la disponibilità della rimessa e dell'ufficio
•?copia patenti i guida
•?copia documento di identità di tutte le persone che sottoscrivono il modello a meno che la firma non venga apposta in presenza del funzionario
Allegati per sostituzione veicoli:
•?in caso di nomina di direttore tecnico: compilare l'allegato B
•?in caso di società: compilare l'allegato A
•?copia documento di identità di tutte le persone che sottoscrivono il modello.
Dopo l'immatricolazione del veicolo si dovranno produrre i seguenti documenti:
•?Copia provvisoria della carta di circolazione del veicolo
•?Copia polizza di assicurazione RCA
Costi: 2 marche da bollo da € 14,62.- (1 sulla domanda, 1 sull'autorizzazione)

ModalitàLe autovetture adibite al servizio ncc portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo. E’ obbligo del titolare avere la disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nell’ambito del territorio comunale. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di ncc possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, iscritti essi stessi nel ruolo, conformemente a quanto previsto dal codice civile. L’autorizzazione comunale conserva efficacia fino a quando non sarà sostituita, nei termini e con le modalità che saranno fissati a livello regionale, dalle nuove autorizzazioni I titolari di autorizzazione ncc, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
1. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’Albo delle Imprese Artigiane previsto dall’art. 5 della “legge quadro per l’artigianato” 8 agosto 1985, n. 443;
2. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di ncc per autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
Nei casi di cui sopra è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso medesimo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione ncc. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni ncc. L’avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di ncc per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione ncc.
Modalità per il trasferimento dell’autorizzazione
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di ncc è trasferita, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo sopra citato ed in possesso dei requisiti prescritti, quando lo stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
1. sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
2. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
3. sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
In caso di morte del titolare l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dello stesso, purché iscritti nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Riferimenti di LeggeD.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395
Legge 11 agosto 2003, n. 218
Regolamento CEE 1196/69
D.M. 28 aprile 2005, n. 161
Legge 15 gennaio n. 21
D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i
Regione Campania nota n. 2005.0302091 del 08 aprile 2005
Allegati
img_20istanzarilascio nuova autorizzazione
img_21variazionielenco mezzi
img_22variazionielenco autisti
img_23sostituzionesostituzione mezzi
img_24subingressovoltura autorizzazione
img_25PROCURAPresentazione telematica della scia o domanda da parte di Associazioni di categoria o professionisti