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Esercizi di Vicinato - Apertura, subentro, trasferimento, ampliamento, cessazione
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Ufficio | SUAP |
Definizione | Apertura, subentro, trasferimento, ampliamento esercizio di vicinato
Sono definiti negozi o ''esercizi di vicinato'' le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq. Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi. L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi. |
| Requisiti | Requisiti Condizioni necessarie per poter aprire un negozio di vicinato sono le seguenti: 1) il locale di vendita deve rispettare la normativa vigente, compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica (ad es. deve avere la destinazione d'uso commerciale) e igienico-sanitaria (ad es., se si vendono prodotti alimentari i locali dovranno avere l'idoneità igienico-sanitaria ed andrà inoltrata all’ASL, per il tramite dello Sportello Unico, idonea SCIA); 2) l'impresa deve essere iscritta (o iscriversi entro 30 giorni) al Registro Imprese della Camera di Commercio; 3) il titolare di un’impresa individuale (o il legale rappresentante o preposto di una società) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti morali • quelli previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 • non devono sussistere nei suoi confronti ''cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575'' (antimafia). Requisiti professionali (in caso di vendita di prodotti alimentari) • aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla Regione • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea,anche triennale,o di altra scuola a di indirizzo professionale,almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti • avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande in proprio o in qualità di socio lavoratore, di dipendente qualificato, di addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti di coadiutore familiare (se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore), comprovata dalla iscrizione INPS • essere stato iscritto al REC di cui alla L. 426/71 per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a) b) e c) dell'art. 12, c.2 del DM 375/88, presso la CCIAA |
| Cosa occorre | • Per aprire o modificare un esercizio di vicinato occorre presentare esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Frattamaggiore una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per maggiori dettagli ( vedi SCIA Informazioni ) • Per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, entro il limite dei 250 mq, è necessario presentare Modello sotto indicato con i relativi documenti ed allegati, nonché ricevuta di versamento oneri ASL per il settore alimentare. • Lo stesso modello deve essere utilizzato per comunicare subentro e variazioni dell’attività, quali trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa, con la ricevuta di versamento oneri ASL per il settore alimentare. Si precisa che in caso di cessazione e apertura per subingresso dovranno essere predisposti due modelli distinti, uno a cura di chi cessa l'attività ed uno a cura del nuovo titolare/acquirente che comunica il subingresso con l'indicazione del contratto/atto di trasferimento da allegare in copia PER LA REGISTRAZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI CHE A QUALSIASI TITOLO INERISCONO LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, PRESENTANO LA NOTIFICA (parte sanitaria della SCIA ) REDIGENDO ANCHE UN APPOSITO FORM ( vedi nuova modulistica) al SUAP. LA MODULISTICA SI TROVA ALLA VOCE: Igiene e Sanità pubblica - Nuova modulistica Regionale
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO ASL
La tariffa da versare è di Euro 60,00. Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario codice IBAN IT57E0101040100100000300018 intestatoa : A.S.L. NA2 Nord presso Banco di Napoli Ag. di Pozzuoli causale: notifica per registrazione di alimentare |
| Note | Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti alimentari freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (pane, latte e derivati, bevande, anche alcoliche, ed escluso carne, frattaglie e bassa macelleria), è consentito il consumo immediato sul posto dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati, ovvero non si effettui servizio al tavolo o non si installino tavoli, sedie, ecc. Per le nuove attività in cui si effettua la preparazione e manipolazione di alimenti e bevande, il titolare o gestore dal momento in cui esercita l'attività è obbligato a tenere, nei locali ove si svolge l'attività stessa, il Piano di autocontrollo e sistema H.A.C.C.P redatti ai sensi del D.Lgs 155/97, nonché gli attestati di formazione di tutto il personale relativamente al Piano anzidetto, questo ai fini di eventuali verifiche e sopralluoghi da parte degli organi di controllo.Le attività, che da una verifica degli organi di controllo, risultassero sprovviste del suddetto Piano, hanno la prescrizione di adeguare le strutture (nei termini indicati dall'organo di controllo) e di redigere il Piano entro 120 gg.; inoltre il gestore dovrà formare tutto il personale, potendo dimostrare entro 180 gg. dalla prescrizione, il conseguimento dell'attestato. |
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Riferimenti di Legge | Legge 7 agosto 1990 n. 241 (art. 19) | | D.P.R. n. 160/2010 | | Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1 | | D.L.vo 26 marzo 2010, n. 59 | | |
Allegati | | scia vendita domicilio | vendita domicilio consumatore | | Dichiarazione Proprietario | Autocertificazione circa inesistenza abusi | | Distributori automatici | Distributori automatici | | scia vicinato | apertura, trasferimento e ampliamento esercizio di vicinato | | scia spaccio interno | Spaccio interno | | scia variazione soggeti | subingresso e variazioni soggeti e dati impresa | | Comunicazione | vendita sottocosto | | Comunicazione | vendita temporanea | | scia vendite speciali | Corrispondenza , televisione altri sistemi | | scia prodotti agricoli | vendita prodotti agricoli in locali aperti al pubblico | | scia cose antiche | vendita cose antiche ed usata | | Dichiarazione | Dichiarazione circa rispetto norme urbanistico-edilizie da parte del tecnico | | Distinta e Procura istruzioni e modulisitica | Inoltro della domanda Scia in modalità telematica PEC | | scia | avvio, modifica attività artigianale alimentare | | autocertificazione | autocertificazione assimilabile ATO2 | | relazione tecnica asseverata | modulo primo |
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